I 6 quesiti referendari
6 QUESITI REFERENDUM SOCIALI 2017 (4
scuola, 1 trivelle, 1 inceneritori) e SCHEDE ESPLICATIVE
La Buona Scuola: i 4 quesiti referendari
Premessa
Che la cosiddetta “Buona scuola” fosse una mera operazione
propagandistica assolutamente, inadatta a risolvere i problemi del sistema
nazionale d’istruzione e a soddisfare le legittime esigenze di insegnanti, studenti e genitori, il M5S lo ha
denunciato sin dall’avvio dell’esame del testo alla Camera. Dalla prima lettura
del testo già emergeva con disarmante chiarezza quanto poco ci fosse dietro gli
slogan governativi. Le parole chiave tanto utilizzate dal Governo dovevano
essere reinterpretate. Autonomia
scolastica per il M5S è: responsabilizzazione dei docenti, studio dei
contesti sociali, storici e geografici per una didattica innovativa e
personalizzata. Per il Governo Renzi è: onnipotenza del dirigente scolastico e
morte della libertà d’insegnamento. Stabilizzazione
dei precari per il M5S è: un piano quinquennale di assunzioni basato
sul reale fabbisogno delle istituzioni scolastiche cha dia certezze a chi da
anni copre con supplenze annuali le carenze di organico. Per il Governo Renzi è la creazione di una nuova
tipologia di docenti senza incarichi, senza certezze e incapace di rispondere
al fabbisogno reale. valorizzazione
del personale per il M5S è un sistema di formazione continua, la
garanzia di scatti stipendiali e della ricostruzione di carriera completa
nonché un sistema di valutazione del merito basato su parametri oggettivi e
condivisi. Per il governo Renzi è un voucher di 500 euro e un preside che
arbitrariamente assegna premi al merito. E ancora potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro per il
M5S è necessario investire risorse nuove in infrastrutture e percorsi formativi
idonei a garantire agli studenti un apprendimento tecnico ed esperienziale che
li renda competitivi per il mercato del lavoro nazionale ed internazionale. Il
Governo Renzi la trasforma nell’ennesima truffa: aumenta le ore di formazione
ma non innova e non investe.
In sede d’esame parlamentare abbiamo presentato più di 700
emendamenti tutti volti a dare risposte reali ai problemi reali del mondo della
scuola a titolo esemplificativo: potenziando l’insegnamento della lingua
inglese e dell’educazione motoria alla scuola primaria, prevedendo l’assunzione
di un educatore e di un pedagogista in tutte le istituzioni scolastiche,
ridisegnando un piano assunzionale che partisse dalle supplenze affidate ogni
anno, abolendo un sistema di finanziamento delle istituzioni scolastiche
cosiddetto school bonus che aumenta
il divario tra scuole di serie a e scuole di serie b, ripristinando pari
dignità tra docenti.
QUESITO BUONA
SCUOLA 1 – FINANZIAMENTI PRIVATI SCUOLE
Abrogazione
di norme sui finanziamenti privati a singole scuole pubbliche o private
Volete
voi che sia abrogata la Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”, limitatamente alle seguenti parti?:
Articolo
1, comma 145, limitatamente alle parole: “destinate agli investimenti”
nonché alle parole: “di tutti gli istituti”; nonché alle parole: “per la realizzazione di nuove strutture scolastiche,
la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno
a interventi che migliorino l’occupabilita’ degli studenti,”;
Articolo 1, comma 148, limitatamente alle parole: “beneficiarie. Una quota pari al 10 per cento
delle somme complessivamente iscritte annualmente sul predetto fondo e’ assegnata alle istituzioni scolastiche
che risultano destinatarie delle
erogazioni liberali in
un ammontare inferiore
alla media nazionale, secondo le
modalita’ definite con il decreto di
cui al primo periodo”.
Commento
Il sistema, cosiddetto dello
school bonus, introdotto dalla legge 107 prevede che i privati possano
scegliere delle istituzioni scolastiche a cui donare risorse per le quali
beneficino di una detrazione d’imposta del 65%. L’effetto immediato dello
school Bonus è l’aumento del divario tra scuole di serie a e scuole di serie z.
Le scuole di zone ricche e agiate potranno, infatti, contare su maggiori
finanziamenti da parte di privati, mentre le scuole delle zone meno abbienti
riceveranno meno finanziamenti.
Il
presente quesito, analogamente agli emendamenti presentati dal M5S nel corso
dell’esame, al fine di trasformare il meccanismo introdotto in un’opportunità
per tutte le istituzioni scolastiche ed in particolare per le scuole in
maggiore difficoltà, propone che le erogazioni liberali siano destinate al
sistema d’istruzione nel suo complesso anziché a scuole scelte dal donatore.
QUESITO BUONA
SCUOLA 2 – CHIAMATA DIRETTA DEI DOCENTI
Abrogazione di norme sul potere discrezionale del dirigente
scolastico di scegliere e di confermare i docenti nella sede.
Volete
voi che sia abrogata la Legge 13 luglio 2015, n. 107, pubblicata nella G.U. serie generale n. 162
del 15 luglio 2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, limitatamente
alle seguenti parti?:
Art.
1, comma 18: “Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia, con le
modalita’ di cui ai commi da 79 a 83.”;
Art.
1, comma 79: “A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, per
la copertura dei posti dell’istituzione scolastica,
il dirigente scolastico propone gli incarichi
ai docenti di
ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento,
prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al
fine di
garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo
conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza
nell’assegnazione della sede ai sensi
degli articoli 21 e 33, comma 6, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente
scolastico può utilizzare i docenti
in classi di concorso diverse da quelle per le
quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio
validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e
competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire
e purché
non siano disponibili nell’ambito territoriale
docenti abilitati in
quelle classi di concorso.”;
Art.
1, comma 80: “Il dirigente scolastico formula
la proposta di
incarico in coerenza con il piano
triennale dell’offerta formativa. L’incarico ha durata triennale ed e’
rinnovato purché in coerenza con il piano dell’offerta formativa. Sono
valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e
possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei
criteri adottati, degli
incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso
la pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica.”;
Articolo
1, comma 81: “Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico
e’ tenuto a
dichiarare l’assenza di
cause di incompatibilità derivanti da rapporti di
coniugio, parentela o affinità, entro
il secondo grado, con i docenti stessi.”;
Articolo
1, comma 82, limitatamente alle parole: “L’incarico e’
assegnato dal dirigente
scolastico e si perfeziona con l’accettazione del
docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle
ricevute.” nonché alle parole: “che non abbiano ricevuto o accettato proposte e
comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.”;
Articolo
1, comma 109, lettera a), limitatamente alle parole “da 79 a”;
Articolo 1, comma 109, lettera c), limitatamente alle parole
“da 79 a”.
Commento
La legge 107 ha modificato
il sistema di reclutamento del personale docente introducendo la cosiddetta
“chiamata diretta”. In base al nuovo sistema, a partire dal prossimo anno
scolastico, saranno i dirigenti scolastici a scegliere i docenti tra quelli
presenti nel proprio territorio. Il M5S ritiene che la chiamata diretta
permetta pressioni e condizionamenti e mina la libertà e la dignità degli
insegnanti. A ciò si aggiunge la disparità di trattamento conseguente
all’applicazione della chiamata diretta ai soli nuovi assunti ovvero a coloro i
quali vadano in mobilità. I nuovi assunti saranno pertanto in una posizione di
soggezione al dirigente scolastico
diversa da quella dei loro colleghi. Dovranno compiacere il più possibile il
proprio dirigente per assicurarsi di essere riconfermati.
Il quesito proposto,
analogamente a molti emendamenti presentati dal M5S nel corso dell’esame
parlamentare, propone l’abrogazione del meccanismo della chiamata diretta
ripristinando l’assegnazione dei docenti ad opera degli uffici scolastici
regionali in base alle graduatorie.
QUESITO BUONA SCUOLA 3 – SUPERPOTERI DIRIGENTI SCOLASTICI
Abrogazione di norme sul
potere del dirigente di scegliere i docenti da premiare economicamente e sul
comitato di valutazione
Volete voi che siano
abrogate:
la Legge 13 luglio 2015, n.
107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”, limitatamente alle seguenti
parti?:
Articolo 1, comma 126,
limitatamente alle parole: “del merito”
Articolo 1, comma 127: “Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati
dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell’articolo
11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come
sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al
personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di
motivata valutazione”.
Articolo 1, comma 128, limitatamente alle parole: “di cui al comma 127, definita bonus, è” ,
nonché alle parole: “merito del” , nonché alle parole: “di ruolo
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e”
Articolo 1, comma 130: “Al termine del triennio 2016-2018,
gli uffici scolastici regionali inviano al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca una relazione sui criteri adottati dalle
istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti ai sensi
dell’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo. Sulla base delle
relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal
Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca, previo confronto
con le parti sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee
guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Tali linee
guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero
dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca, sulla base delle evidenze
che emergono dalle relazioni degli uffici scolastici regionali. Ai componenti
del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza,
rimborso di spese o emolumento comunque denominato”;
nonché il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” limitatamente
alle seguenti parti:
Articolo 11, comma 2, lettera b), come sostituito dall’articolo
1, comma 129 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”: “b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola
dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli
studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione,
scelti dal consiglio di istituto;”;
Articolo 11 comma 2, lettera c), come sostituito dal comma 129
della Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”: “c) un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico
regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.”
Articolo 11 comma 3, come sostituito dal comma 129 della Legge
13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”: “3.
Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento
dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli
studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in
relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione
didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica,
alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;c) delle
responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella
formazione del personale.”;
Articolo 11 comma 4, come sostituito dal comma 129 della Legge
13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”,
limitatamente alla parola: “altresì”.
Commento
La
legge 107 ha istituito un fondo per la valorizzazione del merito del personale docente, ripartito con
decreto ministeriale e assegnato dal dirigente scolastico sulla base dei
criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti ed effettuando
una propria valutazione.
La
107 ha, inoltre, modificato la composizione del Comitato, già previsto dal
testo unico sulla scuola, inserendo un
componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico regionale fra
docenti, dirigenti scolastici e
dirigenti tecnici, due rappresentanti dei genitori per il primo ciclo
d’istruzione e un rappresentante dei genitori e d uno degli studenti per il
secondo ciclo e, per il secondo ciclo.
Secondo
la disposizione introdotta il Comitato individua i criteri per la
valorizzazione dei docenti sulla base:
“a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al
miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e
scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo
di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e
dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla
ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche
didattiche;c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e
didattico e nella formazione del personale.”
Il
quesito proposto, analogamente a molti emendamenti presentati dal M5S nel corso
dell’esame parlamentare, elimina il potere del dirigente scolastico di valutare
e premiare il merito dei docenti, elimina, altresì, i rappresentanti degli
studenti e dei genitori ed il componente esterno dal Comitato per la
valutazione e circoscrive i compiti del comitato alla valutazione del periodo
di prova e di formazione e all’ipotesi di richiesta di valutazione del servizio
prestato da parte del docente.
QUESITO BUONA
SCUOLA 4 – ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
Abrogazione di norme sull’obbligo di almeno 400-200 ore di
alternanza scuola-lavoro
Volete voi che sia abrogata la Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”, limitatamente alle seguenti parti?:
Articolo 1, comma 33, limitatamente alle parole: “Al
fine di incrementare
le opportunità di
lavoro e le capacità di orientamento degli studenti,”;
nonché alle parole: “sono attuati,”; nonché alle parole: “, per
una durata complessiva, nel secondo
biennio e nell’ultimo anno del
percorso di studi, di almeno 400
ore”; nonché alle parole: “, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le
disposizioni del primo
periodo si applicano a partire
dalle classi terze attivate nell’anno
scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza”.
Commento
La
107 ha introdotto una durata minima dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
negli ultimi 3 anni di
scuola
secondaria di secondo grado (almeno 400 ore negli istituti tecnici e
professionali e almeno 200 ore nei licei). Il M5S ha criticato questa impostazione
convinto che i percorsi di alternanza scuola-lavoro vadano, al contrario,
potenziati con investimenti e progettualità.
Il
quesito proposto, analogamente a molti emendamenti presentati dal M5S nel corso
dell’esame parlamentare, chiede l’abrogazione della durata complessiva minima
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
INCENERITORI. Quesito
sul tema dell’incenerimento dei rifiuti
«Volete che
sia abrogato l’art.
35 del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, recante “Misure urgenti per
l’apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l’emergenza
del dissesto idrogeologico e per
la ripresa delle attivita’ produttive”
(G.U. n. 212 del 12
settembre 2014), convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
“Misure urgenti per
l’apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l’emergenza
del dissesto idrogeologico e per
la ripresa delle attivita’ produttive”(G.U. n. 262 dell’11 novembre 2014, S.O.),
limitatamente ai suoi
commi 1 (“Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del
mare, sentita la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con proprio decreto, individua
a livello nazionale
la capacita’ complessiva di trattamento di rifiuti urbani e
assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati
a livello nazionale, con l’indicazione espressa
della capacita’ di
ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero
energetico di rifiuti urbani e
assimilati da realizzare per coprire
il fabbisogno residuo, determinato
con finalita’ di
progressivo riequilibrio
socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel
rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio,
tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti cosi’ individuati costituiscono infrastrutture e
insediamenti strategici di preminente
interesse nazionale, attuano un
sistema integrato e
moderno di gestione di rifiuti
urbani e assimilati, garantiscono la
sicurezza nazionale nell’autosufficienza, consentono di superare
e prevenire ulteriori procedure di
infrazione per mancata attuazione delle
norme europee di settore
e limitano il
conferimento di rifiuti
in discarica.”), 2 (in relazione al solo inciso “Ai medesimi fini
di cui al comma 1,”), 3 (“Tutti
gli impianti di
recupero energetico da rifiuti
sia esistenti sia
da realizzare sono
autorizzati a saturazione del
carico termico, come
previsto dall’articolo
237-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia
stata valutata positivamente la
compatibilita’ ambientale
dell’impianto in tale assetto operativo, incluso il
rispetto delle disposizioni sullo
stato della qualita’ dell’aria di cui
al decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 155. Entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le autorita’ competenti provvedono
ad adeguare le autorizzazioni
integrate ambientali degli impianti esistenti, qualora la valutazione di
impatto ambientale sia stata autorizzata a saturazione del carico termico, tenendo in considerazione lo
stato della qualita’ dell’aria come
previsto dal citato decreto legislativo n. 155
del 2010.”), 4 (“Gli
impianti di nuova
realizzazione devono essere
realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero
energetico di cui alla nota 4 del punto R1 dell’allegato C alla parte quarta
del decreto legislativo 3
aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni.”), 5
(“Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge
di conversione del
presente decreto, per
gli impianti esistenti, le autorita’ competenti provvedono a
verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica
di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne
ricorrono le condizioni
e nel medesimo termine, adeguano
in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali.”), 8 (“I
termini per le procedure di
espropriazione per pubblica
utilita’ degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti della meta’. Nel caso
tali procedimenti siano in corso alla data di entrata
in vigore del presente
decreto, sono ridotti di un quarto
i termini residui. I
termini previsti dalla
legislazione vigente per le
procedure di valutazione di impatto ambientale
e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti
di cui al comma 1 si considerano
perentori.”) e 9 (“In caso di mancato rispetto dei termini di
cui ai commi 3,
5 e 8
si applica il
potere sostitutivo previsto
dall’articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131.”)?»
Commento
Il sopra menzionato quesito
intende sopprimere le seguenti disposizioni attualmente presenti nel vigente
art. 35 del Decreto legge 133/2014 cd Decreto Sblocca Italia al fine di:
·
Impedire
l’ulteriore diffusione di impianti di incenerimento di rifiuti urbani e
assimilati sulla base del presupposto di un eventuale “fabbisogno residuo” di
tale impiantistica dedicata da determinarsi a valle di una ricognizione
nazionale.
·
Eliminare il
presupposto dell’individuazione di un “fabbisogno residuo” anche per gli
impianti di recupero della frazione organica, peraltro stabilito a livello
statale anziché regionale
·
Impedire che
la previsione che gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e
assimilati, sia esistenti che da realizzare, aumentando la propria capacità
comburente, conducano ad una maggiore quantità dei rifiuti da incenerire
·
Impedire il
conseguente adeguamento delle autorizzazioni integrate ambientali
·
Eliminare la
classificazione dei predetti impianti di incenerimento quali “infrastrutture e
insediamenti di strategici di preminente interesse nazionale” così come la
previsione di un relativo dimezzamento
dei tempi per la procedura di espropriazione (oppure riduzione di un quarto dei
tempi per i procedimenti in corso)
·
Eliminare
l’esercizio del potere sostitutivo dello Stato qualora le regioni non
provvedano a rilasciare la valutazione di impatto ambientale o l’autorizzazione
integrata ambientale agli impianti nei termini previsti come perentori dalla
legge in oggetto
TRIVELLE. Quesito in tema di divieti relativi alle attività di
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
Testo del quesito depositato:
“Volete voi che sia abrogato l’art. 4, comma 1, della
legge 9 gennaio 1991, n. 9, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale
– Serie generale n. 13 del 16 gennaio 1991,
supplemento ordinario n. 6,
«Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti
istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e
geotermia, autoproduzione e
disposizioni fiscali.» cosi’ come
modificato dall’art. 26, comma 2, della legge 31 luglio 2002, n. 179,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 189
del 13 agosto 2002, «Disposizioni
in materia ambientale», limitatamente alle seguenti parole: «nelle acque
del Golfo di
Napoli, del Golfo
di Salerno e delle Isole Egadi,» e «, nonche’ nelle acque del Golfo
di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la
foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po»?
Commento
Il testo attuale della legge era stato modificato
dal “collegato ambientale” del 2002, con l’inserimento di nuove aree marine da
sottoporre a tutela.
Successivamente, con un decreto-legge finalizzato al
rilancio dell’economia, il Governo decise di aprire una finestra per rendere
nuovamente possibile l’attività di prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi nel golfo di Venezia, subordinandola alla verifica di assenza di
rischi di subsidenza (ma non sotto il profilo ambientale).
Un’altra norma legata alle disciplina dello
sfruttamento degli idrocarburi è quella contenuta all’articolo 6 del Testo
Unico Ambientale, in cui è previsto il divieto delle attività di ricerca,
prospezione e coltivazione entro le dodici miglia di distanza dalla costa
(fatta eccezione per i titoli già rilasciati).
Sostanzialmente il quadro normativo attuale prevede
che, di norma, l’attività petrolifera sia consentita e l’articolo 4 della legge
n. 9 del 1991 dispone un divieto per alcune aree (fatti salvi i permessi già
concessi). La modifica della norma, attraverso l’eliminazione del
riferimento geografico delle aree tutelate, amplierebbe il divieto a tutto il
territorio italiano, comprese le acque territoriali. Il quesito è formulato in
modo tale da lasciare la locuzione che mantiene in essere le concessioni
precedentemente assegnate. In questo modo non dovrebbero sorgere problemi di
ammissibilità del quesito e non sarebbero a rischio gli investimenti e i posti
di lavoro legati alle attuali attività estrattive. L’obiettivo del quesito
referendario è quindi quello di dare al legislatore le indicazioni per un
cambio graduale di rotta della politica energetica, attraverso il blocco di
“nuovi” progetti di perforazione ed estrazione e la progressiva sostituzione
delle attuali fonti fossili con fonti rinnovabili e riduzione dei consumi
grazie all’efficientamento ed al risparmio energetico.