Noi cittadini #vogliamosapere. Il discorso di Vito Crimi sull’#impeachment

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I cittadini vogliono sapere. L’hanno dimostrato.
Vogliono conoscere la verità sulle domande relative alla Presidenza Napolitano, vogliono risposte, vogliono che la richiesta di messa in stato d’accusa -“impeachment”- non sia liquidata in venti minuti ma che sia seguita da una seria inchiesta.
Lo hanno dimostrato coi fatti e coi numeri: finora, 70 mila persone si sono collegate al nostro sito vogliamosapere.m5s.info, per un totale di 150 mila pagine viste; sono state spedite circa 16 mila email ai deputati capigruppo del Comitato per la messa in Stato d’Accusa, ed effettuate migliaia di telefonate delle quali abbiamo ricevuto ben 600 resoconti.
Il MoVimento 5 Stelle, in questo momento, sta lavorando all’interno del Comitato. Ecco il discorso di Vito Crimi agli altri parlamentari presenti, perché sia ancora una volta ben chiaro che VOGLIAMO SAPERE!
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Sono il primo ad intervenire a nome del gruppo Movimento 5 Stelle, pertanto il mio inter­vento sarà di carattere introduttivo, spiegherò le motivazioni che ci hanno condotto a eser­citare la facoltà prevista dalla Costituzione di avviare la procedura per la messa in stato di accusa del Presidente Napolitano per attentato alla Costituzione, il metodo che seguiremo nei nostri interventi, ed entrerò nel merito di una delle questioni che sono state sollevate nella denuncia a firma del cittadino Santangelo e del cittadino D’lncà.
Abbiamo il massimo rispetto per la Costituzione e per le istituzioni, non certamente per chi di queste istituzioni e della Costituzione ne fa carta straccia.
VOGLIAMO SAPERE, sarà la parola d’ordine dei nostri interventi.
Al fine di restituire dignità e onore alla massima istituzione dello Stato, vi chiediamo di non liquidare con superficialità le nostre osservazioni , fermatevi un attimo a riflettere, guardate il disegno d’insieme, guardate voi stessi e le forze politiche che rappresentate all’interno di questo percorso che vi illustreremo . e abbiate coraggio , abbiate il coraggio di consentire ,almeno, l’apertura di un’indagine.
Un’indagine che consentirà di fare luce sulle ombre che hanno caratterizzato questi ultimi anni la presidenza Napolitano, di rendere giustizia qualora queste ombre siano fuga­ te , non alzate un muro di gomma come spesso fatto davanti ai più tragici fatti storici italia­ni, consentite che tutto sia trasparente.
Se non c’è nulla da nascondere , non ci sono motivi per impedire un’indagine appro­fondita .
VOGLIAMO SAPERE
L’articolo 90 della Costituzione stabilisce che “il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni , tranne che per alto tradi­mento o per attentato alla Costituzione “.
Agli atti del Comitato parlamentare per i procedimenti d’accusa, nella seduta del 30 luglio 1991, si legge «l’attentato alla Costituzione non si realizza in una semplice inosser­vanza di norme costituzionali , bensì nel compimento o nell’omissione di atti idonei sotto il profilo oggettivo (quali l’Impedimento o la turbativa delle attività degli organi costituzionali , oppure la violazione dei principi costituzionali) e sotto il profilo soggettivo consistenti nella inequivoca volontà di modificare il sistema costituzionale per via diversa da quella indicata dalla Costituzione; comportamenti che devono essere riconducibili, per le considerazioni di cui sopra , a specifiche fattispecie criminose» .
Attraverso la storia politica degli ultimi anni, che io e i colleghi del mio gruppo riper­correremo, mostreremo e dimostreremo che il presidente Napolitano ha messo in atto una serie di condotte e esercitato azioni, in aperta violazione della Costituzione, apparente­ mente prive di sistematicità ma che a nostro avviso si configurano all’interno di un unico disegno criminoso che ha come obiettivo lo stravolgimento della forma di stato e di gover­no e che mina nelle sue fondamenta la nostra costituzione.
Il Presidente Napolitano . a nostro avviso, è stato l’artefice di un’unica regia di un disegno che ha visto coinvolti tanti soggetti politici, provocando una torsione in senso pre­sidenzialistico della nostra forma di governo parlamentare , sviando dal corretto esercizio delle sue prerogative e istigando, in alcune occasioni , il Governo all’utilizzo di comporta­ menti anticostituzionali.
A partire dall’autunno 201O. in concomitanza con la grave crisi politica della maggioranza, è del tutto sconcertante e senza precedenti la disinvoltura con la quale il Presidente Napolitano ha dato vita ad una visione ipertrofica delle sue prerogative, tendendo a sosti­tuirsi – anche in virtù della crescente e ingravescente perdita di autorevolezza della classe politica “tradizionale ” – al Parlamento e incitando l’Esecutivo – al cui vertice sì è di fatto posto – all’assunzione di comportamenti anticostituzionali e interferendo con l’ordinario svolgimento dei lavori parlamentari.
VOGLIAMO SAPERE
Nell’autunno 201O si è venficata una grave rottura politica all’interno della maggio­ranza parlamentare,dopo vari mesi d1 polemica politica di una corrente interna al partito di maggioranza relativa Il Popolo della Libertà. allorquando un nutrito numero di parlamentari vicini all’allora Presidente della Camera dei Deputati Gianfranco Fini contestava l’indirizzo politico del Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi.
In seguito alla fuoriuscita di un numero rilevante di deputati e senatori dal gruppo
parlamentare del Popolo della Libertà. che in data 30 luglio 201O hanno costituito l’auto­ nomo gruppo parlamentare Futuro e Libertà per l’Italia e in seguito alla fuoriuscita di que­st’ultimo dalla maggioranza parlamentare resa evidente il 15 novembre 201O dalle dimis­sioni dei membri della delegazione “finiana” dell’Esecutivo, le opposizioni decisero di de­positare una mozione di sfiducia al governo.
Nella giornata del 16 novembre 2010 il Presidente Napolitano convocò i Presidenti
delle Camere Renato Schifani e Gianfranco Fini imponendo loro, di fatto , uno slittamento nei tempi di esame parlamentare di tali mozioni di sfiducia , invocando motivazioni prete­stuose , come la prioritaria approvazione della legge di stabilità.
l fatti che accaddero nelle settimane successive , legati al passaggio di deputati dalle fila dell’opposizione a quelle della maggioranza permisero al Governo Berlusconi la per­manenza per un altro anno in carica , ma una cosa è certa: qualora il Presidente Napolita­no non avesse leso l’autonomia delle Camere convocando i Presidenti e imponendo loro il calendario a lui preferito, ben altri sarebbero stati gli scenari politici, dimostrando in tal modo una sua palese invasione di campo.
In questo caso , il Presidente della Repubblica ha utilizzato un atteggiamento antico­stituzionale, pesantemente lesivo dell’autonomia delle Camere, che si è esplicitalo prima­riamente, tra l’altro, nella potestà di organizzare il calendario dei propri lavori.
VOGLIAMO SAPERE
Peraltro, occorre sottolineare come il Presidente abbia, in particolar modo a partire dall’autunno del 2011 imposto al Parlamento due Esecutivi (il primo presieduto da Mario Monti, il secondo da Enrico Letta), rendendo esplicita dinnanzi al Paese la sua totale indi­sponibilità allo scioglimento delle Camere, vincolando l’indirizzo politico-istituzionale del­ l’Esecutivo ad un rigido programma di riforme istituzionali da lui stesso stilato ed imposto a Governo e Parlamento. Il fatto che poi tale programma di riforme non sia stato portato a termine è dovuto all’estrema frammentazione del sistema politico italiano e peraltro il Pre­sidente Napolitano non ha, a tal proposito, mai nascosto una profonda irritazione.
VOGLIAMO SAPERE
E ancora, il Presidente Napolitano avrebbe, secondo l’accusa, attentato all’equilibrio dei poteri avallando in prima persona, attraverso il costante utilizzo del suo potere di firma degli atti normativi, la sostanziale spoliazione del potere legislativo ordinariamente assegnato al Parlamento e solo eccezionalmente al Governo, secondo quanto previsto dall’ar­ticolo 76 della Costituzione , in presenza di una specifica legge delega, recante i principi e i criteri direttivi; ovvero , ai sensi dell’art . 77, nei casi di straordinaria necessità e urgenza mediante decreto-legge
Fino a giungere alla sua rielezione, evento storico senza precedenti, da lui stesso avallato , e probabilmente perseguito, in considerazione delle modalità di svolgimento della sua elezione , che lo ha visto compartecipe della scelta .
VOGLIAMO SAPERE
Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, pertanto, è stato l’artefice di uno snaturamento della forma di governo parlamentare che integra con evidenza la fattispecie criminosa dì attentato alla Costituzione ex articolo 90, dal momento che ha utilizzato tutti i suoi poteri, formali e informali, incitando i Presidenti del Consiglio dei Ministri al sostanzia­ le esautoramento della funzione legislativa e garantendo – rispetto a tali derive cesaristi­che,antidemocratiche ed eversive – la sua piena copertura istituzionale.
Ma di questi ed altri aspetti, relazioneranno in modo dettagliato i miei colleghi.
lo mi soffermerò su un aspetto che politicamente può sembrare meno interessante ma che oggettivamente, come dimostrerò , rappresenta una violazione della Costituzione e si inse­risce perfettamente , come la tessera di un puzzle, nel disegno criminoso che a nostro av­ viso è stato messo in atto dal presidente Napolitano.
Esercizio abusivo del potere di grazia, con particolare riferimento ai casi Sal­lusti e Joseph Romano.
L’undicesimo comma dell’articolo 87 della Costituzione stabilisce che il Capo dello Stato “può concedere grazia e commutare le pene”.
La Corte costituzionale con la sentenza n 200 del 2006 confermando che il Presi­ dente della Repubblica è l’unico titolare di tale potere, ha affermato che, tuttavia, non si possa configurare in capo al Presidente della Repubblica una totale discrezionalità nell’e­sercizio di tale prerogativa .
Nella stessa sentenza della Corte costituzionale sopra citata si delineano una serie di limiti all’esercizio del potere di grazia da parte del Presidente della Repubblica.
Infatti, sullo stesso sito web della Presidenza della Repubblica si legge che, “in appli­cazione dei principi enunciati dalla Corte costituzionale, si ritiene che il provvedimento di clemenza individuale non possa mai risolversi in un improprio rimedio volto a sindacare la correttezza della decisione del giudice , ma. 1n presenza di eccezionali esigenze umanita­rie. possa invece mitigare o elidere il trattamento sanzionatorio da essa fissato .A seguito di rigorosi e approfonditi accertamenti, la grazia viene perciò concessa solo quando il sen­so di umanità cui le pene debbono ispirarsi – sotto il profilo del rispetto dei diritti fonda­ mentali della persona e sotto quello della emenda – non può essere garantito ricorrendo agli strumenti ordinari apprestati dal sistema penale e dall’ordinamento penitenziario.
Ogni decisione sul merito – si legge sempre sul sito web del Quirinale – è adottata
dopo aver valutato .
• a peculiarità umanitaria che 11 caso presenta (ad esempio, per la risalenza nel tempo del delitto commesso, per la età e incensuratezza del suo autore . per il contesto – “storico”, personale, familiare – in cui si è verificato …).
• il periodo di pena espiato e la fruizione eventuale di benefici penali o penitenziari; 3)1’assenza di elementi dai quali dedurre l’attuale pericolosità del condannato;
• gli esiti del processo rieducativo e, specie per le domande di grazia relative a pene accessorie, l’intervenuto reinserimento sociale del condannato ;
5)1a condotta inframuraria tenuta ;
6)1e osservazioni delle vittime del reato o, in caso di loro morte. dei loro familiari ;
?)la incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con lo stato detentivo e la
inattitudine a fronteggiarne la precarietà con i benefici ordinari (penali e penitenziari)” .
Il Presidente Napolitano avrebbe abusato dolosamente del suo potere di grazia in almeno due occasioni. In particolare .
Caso Sallusti
Al direttore del Giornale Alessandro Sallusti è stata inflitta la pena di un anno e due mesi di reclusione, condanna definitiva il 26 settembre 2012 dalla Corte di Cassazione (la quale, peraltro, ha precisato che la condanna non derivava dall’aver espresso un’opinione, ma dalla pubblicazione di informazioni false. cosa ben diversa quindi dalla libertà di opi­nione)
il 21 dicembre 2012 il Presidente Napolitano ha commutato la reclusione in una pena pecuniaria (multa di € 15.532).
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Tale decisione dì grazia è stata assunta :
• in un momento cosi ravvicinato rispetto alla decisione definitiva della Corte d1 Cassazione e all’inizio degli arresti domiciliari da configurarsi come una sorta di quarto grado di giudizio lesivo delle prerogative della magistratura ;
• in totale assenza di qualsiasi accenno di ravvedimento da parte del condannato , il
quale godeva peraltro di un normale stato di salute.
Tali circostanze rendono evidente , se comparate alle necessarie condizioni di merito sopra richiamate. come l’esercizio di tale potere si sia svolto con modalità del tutto ultro­nee rispetto ai poteri disegnati dalla Carta costituzionale, soprattutto alla luce della sopra citata sentenza della Corte costituzionale n 200 del 2006;
Ma il fatto che costituisce a nostro avviso violazione ancor più grave è l’indebito uti­lizzo del potere di grazia al fine di interferire con l’attività legislativa del Parlamento.
E’ infatti evidente, ed è scritto nero su bianco nel relativo comunicato stampa sul sito
internet del Quirinale.che l’obiettivo del presidente Napolitano non era di intervenire al fine di mitigare o elidere la pena in presenza di eccezionali esigenze umanitarie, bensì quello di interferire con t’attività legislativa del Parlamento. anticipando (a suo avviso ormai avan­zata e bipartisan) la volontà di depenalizzazione del reato di diffamazione a mezzo stam­pa, sollecitando nel contempo una rapida conclusione dell’iter legislativo.
Anche in questo caso , quindi, l’esercizio abusivo del potere di grazia si configura
come indebita ingerenza nelle prerogative parlamentari.
VOGLIAMO SAPERE
Caso Joseph L. Romano
Il 5 aprile 2013 ha graziato il colonnello statunitense Joseph L. Romano 111, in rela­zione alla condanna alla pena di sette anni di reclusione e alle pene accessorie inflitte per il reato di sequestro di persona con sentenza della Corte d’Appello di Milano del 15 di­cembre 201O, divenuta irrevocabile il 19 settembre 2012 .
Il graziato era latitante dal 2006 .
Si tratta ancora una volta di un esercizio del tutto abusivo di una prerogativa presi­denziale , dal momento che non solo il militare non risulta che abbia dimostrato alcun tipo di pentimento, ma, cosa ancora più grave , si sia sottratto alla giustizia italiana.
Peraltro, la circostanza , riportata da alcuni organi di stampa , secondo la quale il Pre­sidente Napolitano avrebbe assunto tale decisione in seguito ad un incontro con il Presi­dente degli Stati Uniti Barack Obama (avvenuto alla Casa Bianca il 15 febbraio 2013) po­trebbe integrare , a parere dell’accusa, anche la fattispecie criminosa dell’alto tradimento .
Il Presidente Napolitano, in altre parole, avrebbe graziato un condannato in via defini­tiva a sette anni di reclusione per aver rapito una persona sul territorio nazionale, latitante (essendosi sottratto alla giustizia italiana dal 2006) e in assenza di tutti i presupposti sopra enunciati dal momento che non aveva scontato nemmeno un giorno della pena.
Ma il fatto probabilmente ancor più grave è che avrebbe fatto tutto questo su impulso
di un Capo di stato estero.
Il tutto è evidente e apertamente dichiarato nel comunicato stampa, pubblicato sul sito del Quirinale, laddove conclude dicendo:
“In definitiva, con il provvedimento di grazia. il Presidente della Repubblica nel rispet­to delle pronunce della Autorità giudiziaria ha inteso dare soluzione a una vicenda consi­derata dagli Stati Uniti senza precedenti per l’aspetto della condanna di un militare statuni­tense della NATO per fatti commessi sul territorio italiano. ritenuti legittimi in base ai prov­vedimenti adottati dopo gli attentati alle Torri Gemelle di New York dall’allora Presidente e dal Congresso americani.
L ‘esercizio del potere di clemenza ha così ovviato a una situazione di evidente delicatezza sotto il profilo delle relazioni bilaterali con un Paese amico, con il quale intercorrono rapporti di alleanza e dunque di stretta cooperazione in funzione dei comuni obiettivi di promozione della democrazia e di tutela della sicurezza. ”
VOGLIAMO SAPERE
Peraltro si sottolinea come l’atto di clemenza dovrebbe di norma essere concesso a condannati che abbiano scontato buona parte della pena, previo parere del giudice di sor­veglianza. unico abilitato a valutarne il percorso rieducativo . Percorso rieducativo che in nessuno dei due casi è mai stato neanche avviato
La descrizione delle circostanze in cui sarebbero maturate le concessioni di questi due atti di clemenza rende evidente il reiterato esercizio abusivo del potere di grazia, così come segnalato nel testo della richiesta di messa in stato d’accusa. con l’obiettivo dichia­rato di interferire con la prerogativa legislativa del parlamento. in un caso, e nell’altro caso di ingraziarsi un paese amico.
Conclusioni
Al fine di restituire dignità e onore alla massima istituzione dello Stato, vi chiediamo di non liquidare con superficialità le nostre osservazioni, fermatevi un attimo a riflettere, guardate il disegno d’insieme , guardate voi stessi e le forze politiche che rappresentate all’interno di questo percorso che vi illustreremo, e abbiate coraggio, abbiate il coraggio di consentire, almeno, l’apertura di un’indagine .
Un’indagine che consentirà di fare luce sulle ombre che hanno caratterizzato questi
ultimi anni la presidenza Napolitano. di rendere giustizia qualora queste ombre siano fugate; non alzate un muro di gomma come spesso fatto davanti ai più tragici fatti storici italiani, consentite che tutto sia trasparente.
Se non c’è nulla da nascondere , non ci sono motivi per impedire un’indagine appro­fondita .
VOGLIAMO SAPERE ….. VOGLIAMO SAPERE!