Galan, giunta vota sì all’arresto
La dichiarazione di voto del M5S

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Sì all’autorizzazione all’arresto del deputato di Forza Italia ed ex ministro, Giancarlo Galan, coinvolto nello scandalo del Mose di Venezia, con l’accusa di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio per aver intascato fondi illeciti. La giunta ha votato ampiamente a favore (16 voti) con soli tre contrari: Chiarelli (FI), Di Lello (Psi) e Leone (Ncd).
Il deputato socialista ha anche chiesto di rimettere gli atti al giudice per via dell’approvazione del cosiddetto decreto “carceri” che rivede le misure di custodia cautelare. Voto contrario di tutti, tranne Sel.
Adesso gli occhi saranno tutti puntati sull’aula di Montecitorio, dove martedì prossimo, approderà il voto su Galan. Già si annuncia l’incognita del voto segreto mentre si fa sempre più robusta la voce che vuole la sorte del deputati di Forza Italia legata ai patti del Nazareno fra Berlusconi e Renzi.
Ecco la dichiarazione di voto del M5S in giunta per le autorizzazioni
Non spetta alla Giunta compiere una valutazione del materiale probatorio acquisito dalla magistratura al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure cautelari. Sulla base dei precedenti parlamentari, il primo parametro che la Giunta deve valutare per assumere le proprie determinazioni è quello relativo all’esistenza o meno del fumus persecutionis. In presenza di palesi anomalie procedurali che evidenzino un uso distorto delle funzioni giudiziarie in danno del parlamentare si dovrebbe giungere alla decisione di non accogliere la richiesta di applicazione della misura coercitiva che il Giudice ha ritenuto necessaria.
Quando la Giunta ritiene di dover escludere la sussistenza di qualsiasi intento persecutorio, l’ulteriore parametro di valutazione è rappresentato dall’esigenza di garantire l’integrità dell’organo parlamentare. E’ noto, infatti, il consolidato indirizzo giurisprudenziale delle Camere, secondo cui la tutela del plenum assembleare può essere sacrificata in presenza di fattispecie particolarmente gravi, in cui la natura del reato, e l’esigenza di privazione della libertà del parlamentare ai fini del corretto svolgersi del procedimento penale e della tutela della collettività siano tali da prevalere, in una logica di bilanciamento di diversi valori costituzionali e di compiuta attuazione dell’articolo 68 della Costituzione. Le difese e le audizioni del deputato Galan, però, non appaiono tali da incidere in nessuna maniera sui predetti ambiti di indagine.
Sui rilievi di carattere procedurale circa la durata delle indagini si rileva:
la difesa di Galan fa riferimento solo all’art. 406 c.p.p. e non anche all’art. 407 che prevede una durata “che non può superare i diciotto mesi. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: ….. b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità dei fatti tra loro collegati ovvero per l’elevato numero di persone sottoposte alle indagini; c) indagini che richiedono il compimento di atti all’estero”;
Sulla ristrutturazione della villa:
Le argomentazioni del deputato Galan fanno riferimento non a documenti ma a dichiarazioni rese da terzi (arch. Zanaica – collaboratore del titolare dell’ impresa Tecnostudio). E’ compito della magistratura e non della Camera mettere a confronto le dichiarazioni e fare chiarezza;
Sulla impossibilità di spiegare e difendersi:
I magistrati non hanno dato seguito alle richieste di rendere dichiarazioni ma hanno sollecitato l’invio di memorie scritte che, tuttavia, pare che la difesa di Galan non abbia ritenuto opportuno far pervenire ai magistrati.
Vi è poi la vicenda relativa al deposito bancario a S. Marino anche in questo caso la difesa appare inconsistente e ingenua: “non ne sapevo niente….hanno operato con firme false..”.
Contro queste affermazioni, chiaramente di parte, rilevano prove documentali che costituiscono chiari elementi accusatori contro i quali solo il processo dovrà eventualmente fare chiarezza. Prove documentali contro affermazioni di parte inducono a ritenere del tutto corretto l’operato dei magistrati che, pertanto, non appare affatto connotato da fumus persecutionis.
Le argomentazioni circa il preteso accanimento appaiono, pertanto, palesemente pretestuose e restano mere affermazioni difensive non avvalorate da alcun elemento di evidenza che possa essere oggetto di valutazione in questa sede e tale da connotare l’ attività della Magistratura come viziata tanto da apparire intrinsecamente ingiusta.
L’eventuale inattendibilità di dichiarazioni e/o intercettazioni è evidentemente ambito di valutazione cui è chiamata istituzionalmente la Magistratura e che non deve e non può rilevare ai fini dell’autorizzazione richiesta alla Camera.
Qualunque doglianza procedurale o di merito non deve e non può essere materia per celebrare un processo in una sede che non è e non deve diventare luogo per accuse e difese.
Bisogna poi analizzare la gravità dei fatti imputati considerando che si tratta sostanzialmente degli stessi fatti per cui sono state applicate misure cautelari nei confronti di altri imputati, misure cautelari che sono state tutte riconfermate dal tribunale del riesame; è dello scorso 2 luglio il provvedimento di conferma della custodia in carcere per Alessandro Mazzi (vicepresidente del CVN). In particolare il Tribunale del riesame ha ritenuto attendibili le deposizioni di Mazzacurati e Tomarelli.
E’ facile sostenere – come si legge nelle difese di Galan – che le affermazioni degli accusatori sono opera di fantasia; anche in questo caso ogni valutazione spetta alla Magistratura che, sino ad ora, sta dimostrando – come confermato dalle pronunce di conferma dei provvedimenti cautelari – di considerarle assolutamente credibili.
I capi 5 e 8 di imputazione si riferiscono alle seguenti fattispecie di reato:
Art. 319 c.p. Corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio
> reclusione da 2 a 5 anni
Art. 321 c.p. Pene per il corruttore
> stesse pene del 319 c.p.
Art. 81 c.p. Concorso formale reato continuato
> pena per la violazione più grave aumentata fino al triplo
Sono all’evidenza reati gravissimi per i quali appare verosimile, anche alla luce della vastità dei fatti contestati e dei soggetti coinvolti, un’applicazione di una pena ben più elevata dei tre anni per i quali è stato sollevato dal relatore il problema della nuova normativa applicabile in tema di misure cautelari.
Quanto detto evidenzia la gravità dei fatti contestati, l’accuratezza delle valutazioni dei magistrati inquirenti, confermate dal Tribunale della libertà per gli imputati accusati di aver agito in concorso con il deputato Galan, e la debolezza delle argomentazioni portate a difesa dal deputato che appaiono limitarsi ad una banale contestazione circa la veridicità delle accuse non supportate da alcun sostegno probatorio.
Per questo motivo annuncio il voto favorevole.
Vincenzo Caso – M5S Camera