emendamento 15.2 a riforme costituzionali

ART. 15.
(Modifica all’articolo 75 della Costituzione).
        Sostituirlo con il seguente:
  ART. 15 – 1. L’articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «ART. 75. In qualsiasi momento gli elettori possono chiedere che venga sottoposto a voto popolare un progetto di legge redatto in articoli.
  Attraverso l’iniziativa costituzionale, i cittadini possono chiedere l’indizione del referendum propositivo costituzionale avente ad oggetto la revisione della Costituzione, raccogliendo, entro 12 mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa, le sottoscrizioni di 800.000 elettori.
  Attraverso l’iniziativa legislativa ordinaria i cittadini possono chiedere l’indizione del referendum propositivo legislativo per l’approvazione di una proposta di legge ovvero la modifica o l’abrogazione di una legge raccogliendo, entro 6 mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa, le sottoscrizioni di 500.000 elettori. La proposta referendaria costituzionale o legislativa è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
  La conformità costituzionale della proposta referendaria è verificata preventivamente dalla Corte costituzionale. Il Parlamento può raccomandare l’accettazione o il rifiuto della proposta referendaria alla quale può contrapporre un controprogetto. In caso di controprogetto, gli aventi diritto al voto si pronunciano sia sull’iniziativa sia sull’eventuale controprogetto e possono esprimere voto favorevole o contrario su una delle due proposte o su entrambe. Gli elettori che abbiano espresso voto favorevole sia sull’iniziativa, sia sul controprogetto, possono esprimere una seconda preferenza per una delle due proposte, che verrà valutata nel caso in cui entrambe raggiungano la maggioranza dei voti validamente espressi. Risulta approvato il progetto che riceve la maggioranza dei voti validamente espressi.
  La votazione popolare deve essere indetta entro 18 mesi dal deposito delle firme che sono prorogati a 24 mesi nel caso in cui il Parlamento decida di opporre un controprogetto. Il Presidente della Repubblica promulga la legge approvata dal voto popolare entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati. La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso».
15. 2. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall’Osso, D’Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell’Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D’Incà, D’Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L’Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.